Comunicare l'inizio dei lavori per interventi edilizi liberi o privi di rilevanza edilizia

Descrizione

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi edilizi liberi o privi di rilevanza edilizia

Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1). Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, devono essere comunque svolti nel rispetto:

  • delle altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia
  • delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle sull'efficienza energetica
  • delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Sono interventi edilizi liberi: 

  • gli interventi di manutenzione ordinaria
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 7-bis)
  • gli interventi che eliminano le barriere architettoniche e che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e che sono eseguite in aree esterne al centro edificato (sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi)
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (sono compresi gli interventi su impianti idraulici agrari)
  • l’installazione di serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
  • i manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria realizzati nel sito in cui è autorizzato l’appostamento fisso a condizione che non comportino una alterazione permanente dello stato dei luoghi, siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o con strutture tubolari non comportanti volumetrie e facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione, siano ancorati al suolo senza opere di fondazione, non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, anche se saltuario o temporaneo (Legge regionale 12/01/1994, n. 3, art. 34, com. 6-bis). I manufatti devono essere rimossi in assenza della autorizzazione
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento dell’impermeabilizzazione del suolo, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
  • installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³ (Decreto legislativo 22/02/2006, n. 128, art. 17 e Legge regionale 24/02/2005, n. 39, art. 17, com. 8).

Anche le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 137).

Sono considerate opere, interventi e manufatti non rilevanti ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi:

  • elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali
  • installazioni temporanee o stagionali
  • installazioni impiantistiche di modeste dimensioni
  • elementi segnaletici e pubblicitari
  • ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare facoltativamente una comunicazione per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.